IL PRETORE Ritenuto che Gori Anna Maria ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 18, comma 11, legge regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, contro il provvedimento del sindaco di Latina del 5 agosto 1993 con cui e' stata dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Latina, via Coopenaghen n. 10, lotto 27, scala A, int. 2; che il comune di Latina, costituendosi, ha, tra l'altro eccepito l'inammissibilita' dell'opposizione, perche', pur essendo stata proposta con atto di citazione notificato entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla richiamata norma, la stessa non era stata proposta con ricorso e, quindi, depositata nella cancelleria del pretore territorialmente competente nel termine perentorio suddetto come previsto dalla menzionata disposizione; che l'art. 18, comma 11, legge regione Lazio citata consentendo il ricorso al pretore contro il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica adottato dal sindaco e facultizzando il medesimo giudice a sospendere la esecuzione del provvedimento, regola una materia non compresa tra quelle attribuite alla competenza regionale e riservata, invece, alla legge statale, cosi' violando gli artt. 108 e 117 della Costituzione; che in tal senso la Corte costituzionale si e' piu' volte pronunciata affermando che le norme, come quella impugnata, in quanto aventi natura strettamente processuale, sono riservate dall'art. 108 Cost. alla esclusiva competenza del legislatore statale ed esulano dalle materie che l'art. 117 della Costituzione demanda alla competenza delle regioni (cfr. sent. nn. 210 e 113 del 1993; 505 e 489 del 1991; 594 del 1990; 727 del 1988; 81 del 1976); che l'eccezione prospettata e' rilevante, essendo la norma impugnata di applicazione indispensabile ai fini della decisione del giudizio, nonche' non manifestamente infondata, per quanto riferito.